(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione in attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto regionale, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica per le seguenti specifiche finalita': a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; b) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale; c) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico; d) attuare un'efficace azione di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale della Regione; e) collaborare, offrendo la propria disponibilita' alle autorita' competenti, in caso di pubbliche calamita' odi emergenze di carattere ecologico. 2. Il servizio e' svolto dalle guardie ecologiche volontarie con le modalita' di cui alla presente legge.