(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione in attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 e in armonia con gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto
regionale, istituisce il servizio volontario di  vigilanza  ecologica
per le seguenti specifiche finalita':
   a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
   b) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia
di tutela ambientale;
   c)  concorrere  con  le  istituzioni  pubbliche alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico;
   d)  attuare  un'efficace  azione  di  prevenzione  dei  danni   al
patrimonio ambientale della Regione;
   e)  collaborare, offrendo la propria disponibilita' alle autorita'
competenti, in caso di pubbliche calamita' odi emergenze di carattere
ecologico.
  2. Il servizio e' svolto dalle guardie ecologiche volontarie con le
modalita' di cui alla presente legge.